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Statuto del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP

Articolo 1 – Costituzione

È costituito ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile e ai fini previsti dall’art. 14 comma 15 e seguenti della legge 21 dicembre 1999, n. 526, un Consorzio volontario con attività esterna, che assume la denominazione “Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP” (d’ora in poi Consorzio). Il Consorzio non persegue fini di lucro ed ha funzione di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla “Coppa di Parma”  indicazione geografica protetta.

Ai fini del presente Statuto, per “Coppa di Parma” si intende la IGP registrata con Regolamento (UE) n. 1120 del 30 ottobre 2011, certificato come tale ai sensi del Regolamento n. 1151/2012, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di Produzione registrato secondo la normativa sopra indicata.

Articolo 2 – Sede

Il Consorzio ha la sede legale in Parma, Via Al Ponte Caprazucca 6/A.

Articolo 3 – Ulteriori sedi

Il Consorzio ha la facoltà, previa deliberazione assembleare, di istituire sedi operative o rappresentanze in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Articolo 4 – Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Articolo 5 – Scopi, Funzioni e ulteriori attività per il raggiungimento dell’oggetto consortile

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP “Coppa di Parma”:

  1. promuovere l’applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP “Coppa di Parma”,
  2. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato,
  3. tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP “Coppa di Parma” anche attraverso l ‘informazione del consumatore,
  4. avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP “Coppa di Parma”,
  5. costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile, il quale dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte del Ministero delle politiche alimentari e forestali,
  6. conseguire ed espletare l’incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l ‘esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall’ordinamento vigente,
  7. tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all’Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura “Coppa di Parma”, il marchio consortile, il segno distintivo della IGP “Coppa di Parma”, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l’acquirente od il consumatore,
  8. estendere in Italia ed all’estero la conoscenza la diffusione della IGP “Coppa di Parma”, nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva,
  9. operare la scelta dell’organismo di controllo autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012,
  10. collaborare nell’attività di vigilanza con l ‘ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell’attività di vigilanza,
  11. svolgere tutti i compiti di cui all’art. 14, comma 15 e ss., della legge del 21 dicembre 1999, n. 526 e relativi decreti attuativi del 12 aprile 2000,
  12. vigilare affinché il titolo di consorziato e il marchio consortile adottato dal Consorzio vengano utilizzati esclusivamente dagli aventi diritto e che non venga posto in commercio “Coppa di Parma” IGP che non sia stata certificata come tale dall’organismo di controllo autorizzato,
  13. promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss. Modifiche,
  14. favorire ed aderire alle iniziative atte ad organizzare e facilitare l’esportazione da parte di tutti i consorziati che contribuiscono all’affermazione della IGP “Coppa di Parma” ed inoltre svolgere e partecipare a mostre e manifestazioni fieristiche al fine di promuovere e pubblicizzare la IGP “Coppa di Parma”,
  15. promuovere ed organizzare convegni ricerche di mercato e seminari per lo studio dei problemi tecnici ed economici relativi alla IGP “Coppa di Parma”,
  16. supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e/o scientifici,
  17. promuovere intese tra i consorziati atte a valorizzare la produzione della IGP “Coppa di Parma”, e ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza,
  18. intraprendere qualsiasi iniziativa nell’interesse collettivo dei consorziati,
  19. il Consorzio potrà, al fine di rendere efficace la sua azione, aderire ad organismi nazionali ed internazionali che si occupano di settori che interessano la IGP “Coppa di Parma”.

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni e garanzie.

Articolo 6 – Rappresentatività

E’ ammesso l’accesso al Consorzio in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela, siano esse persone fisiche o giuridiche singole o associate, che siano iscritte nelle categorie previste dall’art. 2, lett. f), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414. In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica.

Per la “filiera preparazione carni” le categorie sono le seguenti:

f1) allevatori;

f2) macellatori;

f3) imprese di lavorazione;

f4) porzionatori e confezionatori.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza degli organi sociali così come previsto dall’art. 3 del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414.

Nello specifico le percentuali di rappresentatività riconosciute alle singole categorie saranno pari a:

  • 66% alle imprese di lavorazione;
  • 11,33% agli allevatori;
  • 11,33% ai macellatori;
  • 11,33% ai porzionatori e confezionatori.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere iscritti all’Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

Articolo 7 – Marchio consortile

Il Consorzio è titolare, con delibera dell’assemblea dei soci e approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di proprio marchio consortile che può essere concesso in uso ai consorziati o, in via eccezionale, in licenza a terzi con delibera del Comitato esecutivo.

In qualità di titolare il Consorzio gestisce l’utilizzo dei marchi consortili e del segno distintivo della IGP “Coppa di Parma”.

Il mancato pagamento o il ritardato pagamento dei contributi dovuti superiore a tre mesi dà luogo all’immediata sospensione delle operazioni di apposizione del segno distintivo del Consorzio di tutela della IGP – Coppa di Parma per riprendere al momento dell’integrale adempimento.

Articolo 8 – Vigilanza sul logo e sul marchio consortile

I Consorziati si impegnano a segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti inerenti all’uso della indicazione geografica protetta e del marchio consortile, al fine di renderne possibile l’intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti.

Articolo 9 – Consorziati – aderenti

Possono aderire al Consorzio le imprese di lavorazione di Coppa di Parma, nonché gli ulteriori soggetti inseriti all’interno del sistema di controllo e certificazione della IGP appartenenti alla filiera preparazione di carni, rappresentati da allevatori, macellatori e sezionatori, porzionatori e confezionatori, di cui alle disposizioni regolamentari e normative vigenti, concernenti l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali, alle condizioni di seguito indicate.

All’interno della categoria imprese di lavorazione sono individuati i soci fondatori definiti come le aziende consorziate risultanti dalla compagine associativa dell’Associazione Fra Produttori per la Tutela della “Coppa di Parma” al momento della sua costituzione in data 1 febbraio 1994. I soci fondatori, anch’essi regolarmente iscritti all’Organismo di Controllo autorizzato, hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi degli altri soci.

Articolo 10 – Procedimento per l’adesione al Consorzio

I soggetti che desiderano far parte del Consorzio richiedono l’iscrizione in forma scritta al Comitato esecutivo facendo riferimento alla categoria o categorie, alle quali vogliono essere iscritti nel libro soci.

Il Comitato esecutivo stabilisce le modalità di presentazione delle domande stesse.

L’accoglimento della domanda, che è subordinata all’accettazione ed all’assunzione  di tutti gli obblighi contenuti nel presente Statuto, viene decisa con giudizio motivato dal Comitato Esecutivo che entro 30 giorni ne da’ comunicazione all’interessato mediante raccomandata AR . L’eventuale rigetto della stessa, comunicata sempre mediante raccomandata AR, può essere impugnata dinanzi al Collegio Arbitrale, fatta salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

A seguito del ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione al Consorzio, entro 30 (trenta) giorni l’interessato deve provvedere al versamento della quota di ammissione.

Nella richiesta d’iscrizione in forma scritta al Comitato esecutivo devono essere indicati:

  1. nome, cognome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
  2. attività svolta e luogo di produzione dei prodotti;
  3. documentazione attestante la richiesta di assoggettamento a controllo e la quantità di prodotto controllato nell’ultimo anno solare precedente la domanda;
  4. dichiarazione che non sussistono condizioni di inammissibilità;
  5. autorizzazione sanitaria.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve anche contenere:

  1. la ragione sociale o la denominazione e la sede;
  2. la qualità della persona che sottoscrive l’istanza;
  3. il provvedimento dell’organo competente a deliberare, riguardo sia la proposizione della domanda stessa che l’assunzione delle obbligazioni conseguenti all’eventuale accoglimento della stessa.

Qualora la domanda sia presentata da organismi di tipo associativo deve essere supportata da specifica delega.

Con la presentazione della domanda l’aspirante consorziato deve espressamente dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

a) rispettare gli obblighi derivanti dalla sua qualità di consorziato del presente Consorzio;

b) versare la quota di ammissione entro 30 giorni dalla notifica della ammissione a consorziato;

c) dichiarare di accettare il presente statuto in ogni sua disposizione nessuna esclusa e l’eventuale regolamento che lo completi.

La qualità di consorziato si acquisisce di diritto successivamente all’atto del versamento – da parte del richiedente – della quota di ammissione.

I nuovi consorziati che verranno a far parte del Consorzio dopo oltre un anno dalla costituzione dovranno versare oltre alla quota di ammissione ed alle quote annuali, anche una ulteriore aliquota che verrà determinata dal CDA, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio e delle attività e delle spese fino a quel momento sostenute dal Consorzio a favore dei propri consorziati.

Articolo 11 – Cessazione o sospensione dell’attività

I consorziati sono esclusi dal Consorzio nel caso di cessazione dell’attività relativa alla “Coppa di Parma” o sospesi per un periodo non superiore a dodici mesi su richiesta motivata dell’interessato.

Articolo 12 – Subentro o esclusione nella qualità di socio

In caso di trasferimento dell’azienda consorziata, si applica l’art. 2610 Codice Civile.

La facoltà prevista al secondo comma del suddetto articolo 2610 del codice civile è di competenza del Comitato esecutivo, il quale dovrà esercitarla – qualora lo ritenga opportuno – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’avvenuto trasferimento.

Articolo 13 – Recesso

Il consorziato, in qualunque momento, può recedere dal Consorzio quando sussista una giusta causa e non si trovi più in grado di partecipare agli scopi consortili e lo dimostri adeguatamente; in tale evenienza, deve presentare una richiesta scritta in tal senso al Consiglio di Amministrazione; sulla domanda il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

E’ ammesso il recesso, con effetto immediato, del consorziato dissenziente dalle deliberazioni che modificano lo Statuto consortile purché il recedente ne dia comunicazione al Consorzio con raccomandata con avviso di ricevimento entro 45 giorni dalla data di comunicazione ai consorziati dell’approvazione- ad opera del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – dello Statuto modificato.

Il recesso ha effetto dal momento in cui il consorziato riceve la comunicazione di accettazione della richiesta di recesso; il consorziato receduto, sospeso o escluso resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Consorzio prima della data di recesso o sospensione o esclusione.

Articolo 14 – Obblighi dei consorziati

Il Consorziato si obbliga:

– ad osservare le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento adottato dal Consorzio e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonché delle deliberazioni prese dagli organi consortili;

– a versare i contributi ordinari annuali nonché gli eventuali contributi straordinari;

– a non chiedere per la durata del Consorzio la divisione del fondo consortile;

– consentire ed agevolare il controllo da parte dell’Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze;

Il consorziato è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e degli altri consorziati in quanto tali e/o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all’immagine della indicazione geografica protetta.

Il Consorziato dovrà altresì attenersi puntualmente  alle previsioni del presente Statuto dando puntuale attuazione alle decisioni degli organi Consortili.

Articolo 15 – Obblighi contributivi del consorziato

Il consorziato, oltre al pagamento della quota di ammissione è tenuto al versamento di un contributo fisso annuo stabilito anno per anno e al pagamento di un contributo variabile il cui importo viene determinato, per categoria di consorziato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella misura proporzionale alla quantità di prodotto controllato o certificato dall’organismo di controllo.

Il Comitato esecutivo provvede annualmente alla determinazione del contributo annuale che andrà suddiviso tra le categorie nel seguente modo: 66% del contributo da addebitare alle imprese di lavorazione, l’11,33% agli allevatori, l’11,33% ai macellatori, l’11,33%  ai porzionatori e confezionatori.

Saranno a carico della categoria “imprese di lavorazione” le quote, qualora non coperte, riservate alle “altre categorie” ai sensi dell’art. 2 n. 3 del D.M. 12 settembre 2000 n. 410.

Le imprese di lavorazione anche se non aderenti al consorzio ma appartenenti al sistema di controllo sopportano i costi derivanti dalle relative attività ai sensi dell’art. 1 n. 1 del D.M. 12 settembre 2000 n. 410.

I contributi consortili dovranno essere versati nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno adottato dal Consorzio e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Articolo 16 – Decadenza per attività idonee a danneggiare la indicazione geografica

Il consorziato decade in caso di imputazione penale per reati connessi e/o inerenti l’attività aziendale svolta anche per la produzione o per attività che possano riferirsi o essere idonee a danneggiare la indicazione geografica “Coppa di Parma” (come ad esempio per frodi in commercio, falso in commercio, atti contrari alla indicazione geografica protetta).

Articolo 17 – Violazione degli impegni assunti dal consorziato

Il consorziato che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio o violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare dì produzione e dei regolamenti del Consorzio o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del Consorzio e agli altri consorziati in quanto tali, svolga attività concorrenti o contrastanti con quella del Consorzio è soggetto, in relazione alla gravità dell’infrazione, all’applicazione delle sanzioni, ivi compresa l’esclusione dal Consorzio, stabilite dal Consiglio di Amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento interno.

Detto regolamento verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione, approvato dall’Assemblea e sottoposto alla approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 18 – Dichiarazione di decadenza o esclusione

Il Consiglio di amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del socio è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l’invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.

Il Consiglio di amministrazione provvede in merito con atto motivato, comunicando la propria decisione al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni.

Il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione o che abbia cessato la propria attività per qualunque ragione.

Il Consiglio di amministrazione dichiara l’esclusione del consorziato che compia atti gravemente lesivi degli interessi del Consorzio e che non abbia adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto. Ugualmente il Consiglio di Amministrazione può procedere all’esclusione del consorziato che ritardi il versamento dei contributi qualora il ritardo sia reiterato o si protragga per oltre quattro mesi.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara inoltre l’esclusione del consorziato qualora questi non provveda a versare la quota di ammissione entro i termini stabiliti.

Il consorziato dichiarato decaduto od escluso non ha diritto di richiedere le quote e le somme versate, né ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio fino alla cessazione dello stesso.

Il consorziato dichiarato decaduto o escluso decade automaticamente da tutte le cariche eventualmente ricoperte nel Consorzio.

Le delibere relative all’esclusione di un consorziato sono assunte con la maggioranza semplice dei voti e devono essere sempre motivate. Il provvedimento è notificato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e può essere impugnato dall’interessato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, mediante ricorso al collegio arbitrale di cui al presente Statuto.

 Articolo 19 – Contributi e Tariffe Consortili

I contributi e le tariffe dovuti al Consorzio sono i seguenti:

– quota di ammissione stabilita una tantum;

– contributo annuale calcolato sulla base del prodotto controllato e certificato, per ogni categoria, il quale non può superare la rispettiva percentuale di rappresentatività prevista dal DD.MM del 12 aprile 2000. Detto contributo viene calcolato sulla base dei dati forniti dall’organismo di controllo autorizzato, relativi all’ultimo anno solare conclusosi;

– contributi straordinari;

– contributo per l’attività erga omnes, ripartito ai sensi del DM 12 settembre 2000 n. 410;

Articolo 19.1 – Contributo di ammissione

L’importo del contributo di ammissione al Consorzio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e viene addebitato ai nuovi consorziati, una tantum, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Articolo 19.2 – Contributo annuale

Il contributo annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, viene addebitato in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a tutti i soggetti che sono consorziati al 31 ottobre dello stesso anno.

Articolo 19.3 – Tariffe e contributi straordinari

Le tariffe ed i contributi straordinari sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per far fronte ad attività particolari o a passività straordinarie comunque attinenti all’oggetto ed alle funzioni statutarie e sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di volta in volta stabilita da Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’importo e le condizioni di pagamento del contributo straordinario dovuto dai soggetti non consorziati.

Articolo 19.4 –Tariffa IGP

Ai sensi del decreto Mipaaf del 12 settembre 2000 n. 410, tutti i produttori, consorziati e non, che utilizzano l’indicazione geografica protetta (IGP) ed il relativo segno distintivo corrispondono, secondo i criteri fissati nei commi seguenti, la tariffa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L’importo della tariffa è destinato alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio in vista del perseguimento dell’oggetto sociale e dello svolgimento delle funzioni statutarie e di legge.

Con riferimento alle Imprese di lavorazione, la tariffa deve essere corrisposta in proporzione alla carne lavorata destinata alla produzione IGP.

Con riferimento alle categorie produttive diverse dalle imprese di lavorazione, i soggetti che hanno aderito al Consorzio devono corrispondere detta tariffa in proporzione alla quantità di prodotto (suini allevati, cosce suine macellate, coppe affettate e confezionate) immessa nel circuito produttivo della IGP da ciascun operatore, rispetto alla produzione totale dei consorziati della categoria di appartenenza. In questo caso i dati produttivi di riferimento, sia aziendali che di comparto, sono quelli dell’anno precedente a quello per il quale si devono determinare le tariffe, come indicati dall’Organismo di certificazione autorizzato.

Nei casi previsti dal precedente comma 4. la quota complessiva posta a carico di ogni singola categoria corrisponde alla percentuale di rappresentatività  effettivamente espressa dai rappresentanti della medesima categoria associati al Consorzio e viene determinata sulla base dei consorziati al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale quota è calcolata in base al bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Saranno a carico della categoria “imprese di lavorazione” le quote, qualora non coperte, riservate alle “altre categorie”.

Articolo 19.5 – Tariffa di accesso al sistema della IGP “Coppa di Parma”

La tariffa di accesso al sistema della IGP “Coppa di Parma” è dovuta una tantum dalle imprese di lavorazione di nuova costituzione al momento della loro immissione nel sistema di controllo della IGP “Coppa di Parma”. Sulla base di quanto disposto dal decreto 12 dicembre 2000, n. 410, la suddetta tariffa è dovuta anche dalla Imprese di lavorazione non aderenti al Consorzio.

Ai fini della presente disposizione sono equiparate alle aziende di nuova costituzione quelle che pur avendo fatto parte del circuito della IGP “Coppa di Parma”, sono state estromesse dal sistema ufficiale di controllo dello stesso e ne sono rimaste escluse per un periodo continuativo pari o superiore a 3 anni.

La tariffa di accesso non si applica ai casi di trasferimento di azienda regolati dal presente Statuto e comunque a tutti i casi di cessione e/o di affitto di azienda, di ramo d’azienda, o di solo stabilimento di produzione (anche qualora lo stesso non costituisca un autonomo ramo d’azienda) a condizione che l’azienda, il ramo d’azienda o lo stabilimento in questione siano inseriti ed operanti nel sistema di controllo ufficiale della IGP “Coppa di Parma” da almeno un anno al momento del perfezionamento del contratto di cessione o di affitto.

Articolo 20 – Organi

Sono organi del Consorzio:

1) l’Assemblea dei consorziati;

2) il Consiglio di Amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) il Presidente e il Vice Presidente;

5) il Collegio Sindacale.

Articolo 21 – Convocazione di Assemblea

L’assemblea dei consorziati è convocata dal presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all’anno entro il 28 febbraio per l’approvazione del bilancio  preventivo e almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo nei termini di legge.

Essa è pure convocata dal presidente quando lo reputi opportuno o su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ogni volta che quest’ultimo ne ravvisi la necessità.

Le assemblee dovranno essere convocate, inoltre, quando ne faccia richiesta per iscritto un numero di consorziati non inferiore al trenta per cento dei diritti al voto espressi dai Consorziati stessi.

La convocazione assembleare avverrà mediante lettera raccomandata A.R. e/o via fax e/o via e-mail con un anticipo di sette giorni rispetto alla data dell’assemblea.

L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente dell’assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 22 – Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai consorziati, in regola con i pagamenti dei contributi e iscritti da almeno tre mesi e regolarmente iscritti all’organismo di controllo autorizzato.

Articolo 23 – Rappresentanza

Il Consorzio in conformità ed ai sensi del Decreto Ministeriale 12 aprile 2000 “individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” pubblicato in G.U. 27.4.2000-serie generale n. 97 pag. 40 ss in particolare artt. 2 e 3, rappresenta le categorie ammesse ad aderire al consorzio come segue

– 66 % imprese di lavorazione

– 11,33% allevatori;

– 11,33% macellatori;

– 11,33% porzionatori e confezionatori

Un consorziato può appartenere a più di una categoria, e iscriversi come tale alle corrispondenti categorie della filiera: esso esprimerà il suo voto per la rappresentanza relativamente e nella misura spettante ad ogni categoria di afferenza/appartenenza.

I voti complessivamente attribuiti alle diverse categorie devono rispettare le rispettive percentuali di rappresentanza.

Quanto sopra in conformità agli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale sopra precisato.

I voti sono attribuiti come segue: un voto ogni quintale lavorato nella media settimanale con un limite massimo di trecento voti.

Per le altre categorie i criteri saranno precisati nel regolamento.

Le votazioni si svolgono palesemente normalmente per alzata di mano con prova e controprova, fermo restando l’attribuzione dei voti come sopra determinati.

Hanno diritto di voto, nell’assemblea, i consorziati in regola con i pagamenti dei contributi, iscritti da almeno tre mesi.

Ogni consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Non sono  ammesse più di due deleghe per ogni consorziato.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell’assemblea, il numero di voti spettanti ai singoli soci, calcolato sulla base dei dati forniti per l’IGP “Coppa di Parma”, dall’organismo di Controllo autorizzato, relativi all’ultimo anno solare conclusosi.

Ogni consorziato può votare soltanto per i rappresentanti della propria categoria di appartenenza.

Articolo 24 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti, direttamente o per delega, un numero di consorziati che rappresenti la maggioranza della totalità dei voti validi; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati per delega; le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte, a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L’Assemblea ordinaria:

a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina il Collegio sindacale;

c) approva il bilancio preventivo annuale

d) approva il bilancio consuntivo annuale;

e) delibera sull’azione di responsabilità contro gli amministratori;

f) delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo Statuto o sottoposto alla sua valutazione dal Consiglio di Amministrazione;

g) approva i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 24 bis – Disposizioni specifiche in tema di elezione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’Art. 2 della Legge 28 Luglio 2016 n° 154, nell’elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione almeno un terzo degli stessi deve appartenere al genere meno rappresentato.

Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all’elezione di candidati presenti nell’elenco, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017 almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

 

Articolo 25 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del consorzio e la nomina dei liquidatori, le proposte di modifica al disciplinare dell’IGP “Coppa di Parma” sono adottate dall’assemblea straordinaria sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano almeno il 70% (settanta) dei voti validi.

Articolo 26 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi sociali ed è composto da un numero minimo di sei e un massimo di nove membri da stabilirsi in sede di assemblea, prima della nomina..

Nell’ambito della filiera produttiva e sulla base dei criteri di rappresentatività, di cui all’art.14 comma 17 della legge 526/99 e dal decreto ministeriale del 12.4.2000 per la composizione degli organi sociali, dovranno essere adottate le seguenti procedure:

– le imprese di lavorazione possono rappresentare al massimo il 66%;

– gli allevatori possono rappresentare al massimo l’11,33%;

– i macellatori possono rappresentare al massimo l’11,33%;

– I porzionatori e confezionatori possono rappresentare al massimo l’11,33%.

Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più amministratori il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli mediante nomina del primo dei non eletti per cooptazione nell’ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Decade dalla carica il consigliere chi, senza giustificato e documentato motivo accettato come tale dal Consiglio, si assenta per tre sedute consecutive del Consiglio.

Costituisce causa di decadenza dalla qualità di consigliere di amministrazione l’esclusione o la sospensione dal Consorzio dell’azienda di cui sia rappresentante legale presso il Consorzio.

Costituisce altresì causa di decadenza dalla qualità di consigliere di amministrazione l’ interruzione per qualsiasi ragione del rapporto di lavoro con l’azienda aderente al consorzio.

Articolo 27 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell’assemblea e le materie a questa espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, il Consiglio:

a) elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente cui compete di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento e il Comitato esecutivo;

b) nomina un Segretario per la redazione dei verbali, il quale potrà essere scelto al di fuori dei membri del consiglio;

c) provvede alla redazione del bilancio preventivo annuale;

d) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo;

e) fissa la quota di ammissione al Consorzio;

f) redige i regolamenti interni che diventano efficaci dopo l’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 28 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a mezzo di lettera o fax o posta elettronica con ricevuta dell’avvenuto ricevimento a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciarne estratti; il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano validamente svolte per video conferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all’ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario, onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 29 – Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente e da tre componenti del Consiglio stesso, per una durata uguale a quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo reputi opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno due componenti. La convocazione è fatta per lettera raccomandata, telegramma, fax, o posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima della riunione.

Articolo 30 – Funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ogni consigliere presente ha diritto ad un voto.

Articolo 31- Poteri del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo svolge tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare:

a) provvede alla gestione ordinaria del Consorzio, alla trattazione di tutti gli affari amministrativi e del personale, nonché alla attuazione dei programmi promozionali, informativi, pubblicitari e di ricerca;

b) delibera sulle azioni giudiziarie per la tutela della “Coppa di Parma” ed anche sulle ulteriori azioni giudiziarie intraprese su iniziativa non coordinata con l’attuazione della tutela della “Coppa di Parma”;

c) conferisce incarichi nell’ambito dei programmi approvati ed assume tutti gli impegni finanziari in attuazione del bilancio di previsione;

d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

e) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;

f) assume eventuale personale stabilendone le mansioni e l’inquadramento;

g) decide sulla sospensione per mancato pagamento nei termini dei contributi e tariffe dovuti al Consorzio.

 

Articolo 32 – Presidente

Il Presidente convoca e presiede le assemblee consortili e il consiglio di amministrazione; il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informando il Consiglio di Amministrazione, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell’interesse dell’ente. A lui spetta la firma del Consorzio.

Articolo 33 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale e di due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull’osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Articolo 34 – Controversie – Arbitrato

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità dì delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da 3 (tre) membri tutti nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Parma.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura; il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione; dovrà inoltre provvedere alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

Le parti litiganti potranno preventivamente esperire un tentativo di conciliazione.

E’ sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l’autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 35 – Bilancio

Il bilancio consuntivo del consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto e depositato presso la Camera di Commercio competente secondo le norme dettate dal Codice Civile, ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale.

Il patrimonio sociale è costituito:

– dal fondo consortile che è variabile ed è formato dai contributi dei consorziati e dai beni acquisiti con questi contributi;

– dagli immobili che pervengono al Consorzio.

Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni e da quanto proveniente dai consorziati nei modi e per le motivazioni regolate dal presente statuto, dagli importi delle sanzioni irrogate ai consorziati e da qualunque altro tipo di proventi provenienti anche da terzi.

L’Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio sia accantonata in apposito fondo di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto e, comunque, per una migliore e più vasta attuazione degli scopi previsti dal presente statuto.

Articolo 36 – Esercizio sociale

L’esercizio consortile va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo conto consuntivo di esercizio comprende la situazione patrimoniale il rendiconto e la relazione sull’attività svolta.

Tali documenti, predisposti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere inviati al Collegio sindacale nonché ai singoli Consorziati, unitamente allo avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci indetta per l’approvazione del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Articolo 37 – Libri consortili

Oltre a quelli previsti dalle leggi, sono libri obbligatori del Consorzio:

a) il libro dei Consorziati;

b) il libro dell’Assemblea dei Consorziati;

c) il libro del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro del Comitato esecutivo;

e) il libro del Collegio Sindacale.

I suddetti libri sono depositati presso la sede del Consorzio.

I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati e di ottenere estratti a proprie spese.

Articolo 38 – Regolamenti e modifiche dello Statuto e del Disciplinare di Produzione

Il Consorzio può adottare Regolamenti di esecuzione del presente statuto.

I Regolamenti e relative modifiche sono approvati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un quinto dei consorziati.

I regolamenti e le modifiche agli stessi regolamenti, allo Statuto e al Disciplinare di Produzione divengono esecutivi dopo il parere positivo espresso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Articolo 39 – Scioglimento

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l’assemblea nominerà un liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni.

Il patrimonio residuo sarà distribuito tra i consorziati salvo che il Consiglio in carica prima di deliberare lo scioglimento ne disponga la destinazione per iniziative commerciali.

Articolo 40 – Comunicazioni

Gli atti del Consorzio, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, saranno pubblicati su periodici di informazione a sua scelta. Per le comunicazioni ai Soci potrà essere stampata eventuale apposita circolare.

Articolo 41 – Rinvio

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.

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